Il concordato nelle SRL
Il concordato preventivo nelle società a responsabilità limitata presenta peculiarità rilevanti, ridisegnate prima dal D.Lgs. 83/2022 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, poi dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) che ha introdotto regole specifiche per le società debitrici. Il fulcro è l'art. 120-bis CCII, che modifica radicalmente il rapporto tra organo amministrativo e compagine sociale nella decisione di accedere alla procedura.
La logica del legislatore è duplice: accelerare l'attivazione degli strumenti di regolazione della crisi, sottraendola alla potenziale paralisi assembleare; tutelare i creditori da condotte ostruzionistiche dei soci che, per evitare l'azzeramento del capitale, preferiscono trascinare la società verso la liquidazione giudiziale. Le novità si applicano integralmente al concordato preventivo e, in larga parte, anche agli accordi di ristrutturazione omologati.
La disciplina è particolarmente rilevante per le SRL di medie dimensioni — quelle con fatturato compreso tra €5 milioni e €50 milioni — che costituiscono il bacino prevalente delle procedure concordatarie italiane. Per le micro-SRL non fallibili il punto di riferimento resta il concordato minore, con regole proprie.
Chi decide: amministratori vs assemblea
Prima del Correttivo-ter la prassi prevalente, anche se non univoca, richiedeva una delibera assembleare per autorizzare il deposito della domanda di concordato. Il rationale era che la procedura, comportando una modifica radicale del programma sociale e potenzialmente l'azzeramento del capitale, dovesse essere ricondotta alle competenze dell'assemblea straordinaria. Questo schema ha però generato numerose situazioni di stallo: soci di minoranza ostativi, conflitti tra rami familiari, blocchi su quorum elevati.
L'art. 120-bis CCII, nella versione modificata dal Correttivo-ter, ribalta il principio: la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi spetta in via esclusiva agli amministratori. La norma riguarda sia la domanda di concordato preventivo sia quella di omologazione di un accordo di ristrutturazione, sia l'istanza di composizione negoziata. La delibera assembleare non è più necessaria.
Questo non significa che i soci siano espropriati di ogni voce. La norma riconosce loro tre strumenti di tutela:
- Diritto di informazione: gli amministratori devono comunicare tempestivamente ai soci la decisione di accedere alla procedura, indicando le ragioni e gli elementi essenziali del piano.
- Diritto di proposta concorrente: i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale possono presentare proposte concorrenti alternative (vedi sezione dedicata).
- Diritto di azione di responsabilità: se la decisione si rivela pregiudizievole e non rispetta i doveri di diligenza, i soci possono agire ex art. 2476 c.c.
Il nuovo assetto è presidiato da una regola che tutela gli amministratori proprio nel momento in cui la decisione può risultare sgradita ai soci: dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese e fino all'omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa, e la norma precisa espressamente che non costituisce giusta causa la presentazione della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (art. 120-bis, comma 4, CCII). La delibera di revoca deve inoltre essere approvata con decreto dalla sezione specializzata in materia di imprese. Senza questa protezione, l'attribuzione della competenza agli amministratori sarebbe rimasta sulla carta: sarebbe bastata la minaccia della revoca per riportare la decisione in assemblea.
L'esautoramento dell'assemblea dei soci
L'art. 120-bis comma 2 CCII si spinge oltre, prevedendo un vero e proprio esautoramento dell'assemblea con riguardo alle decisioni rilevanti per l'esecuzione del piano. Dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e fino alla definitiva omologazione, le seguenti competenze sono sottratte all'assemblea e trasferite agli amministratori (o al commissario, nei limiti previsti dal CCII):
| Competenza | Disciplina ordinaria | In pendenza di concordato |
|---|---|---|
| Aumento di capitale | Assemblea straordinaria (art. 2479-bis c.c.) | Amministratori, se previsto dal piano |
| Riduzione di capitale per perdite | Assemblea straordinaria (art. 2482-bis c.c.) | Amministratori, contestuale o nel piano |
| Modifiche statutarie funzionali al piano | Assemblea straordinaria | Amministratori |
| Operazioni straordinarie (fusione, scissione) | Assemblea straordinaria | Amministratori se previste dal piano |
| Cessione d'azienda o rami | Assemblea (art. 2479 c.c., per le SRL) | Amministratori se previste dal piano |
L'esautoramento ha un ambito ben definito: si applica esclusivamente alle decisioni strumentali all'esecuzione del piano. Le decisioni gestorie ordinarie non rientranti nel piano restano nella competenza ordinaria, e così le modifiche statutarie estranee alla ristrutturazione (per esempio cambio di denominazione per ragioni di marketing). Il commissario giudiziale vigila sull'effettiva strumentalità: l'abuso da parte degli amministratori, che pretendessero di derogare alle competenze assembleari per decisioni non funzionali al piano, è motivo di revoca e di responsabilità.
Proposte concorrenti dei soci
La legittimazione dei soci sta nel comma 5 dell'art. 120-bis CCII: i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale possono presentare proposte concorrenti ai sensi dell'art. 90, e la domanda va sottoscritta da ciascun socio proponente. La soglia è unica: la norma non prevede percentuali ridotte per le società quotate. È il bilanciamento voluto dal legislatore per compensare la perdita del potere di veto assembleare — chi non condivide la proposta degli amministratori non la blocca, ne propone una alternativa e la sottopone ai creditori.
Il termine è il punto su cui si sbaglia più spesso, perché non si calcola dall'apertura della procedura ma dal voto: l'art. 90, comma 1, CCII impone il deposito non oltre trenta giorni prima della data inizialmente stabilita per la votazione dei creditori. Chi aspetta di conoscere la relazione del commissario per decidere se muoversi rischia di trovarsi fuori tempo massimo. Il commissario giudiziale riferisce ai creditori sulle proposte in comparazione e i creditori votano; se la proposta concorrente raccoglie la maggioranza, è quella a essere portata all'omologazione.
Va tenuta distinta la soglia dei soci da quella dei creditori: lo stesso art. 90 legittima anche i creditori che rappresentino almeno il 10% dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, e nel calcolo non si computano i crediti della società che controlla la debitrice, delle controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. Due soglie del 10%, ma su grandezze diverse: capitale sociale per i soci, crediti per i creditori.
I requisiti sostanziali della proposta concorrente sono stringenti:
- Soddisfacimento dei creditori almeno equivalente alla proposta principale.
- Piano economico-finanziario di fattibilità asseverato da un attestatore indipendente.
- Identificazione delle risorse finanziarie aggiuntive (apporti dei soci proponenti, finanziamenti esterni, dismissione di asset).
- Salvaguardia della continuità aziendale, se la proposta principale era in continuità.
Lo strumento, di derivazione comunitaria, ha l'obiettivo di evitare che i soci subiscano passivamente piani ritenuti subottimali. Nella pratica le proposte concorrenti restano poco frequenti — richiedono capacità finanziaria e tecnica significativa dei soci proponenti — ma il loro semplice rischio funziona da deterrente contro piani sbilanciati a favore degli amministratori.
Sospensione della ricapitalizzazione
Uno degli effetti più dirompenti dell'accesso al concordato preventivo per una SRL è la sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione previsto dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale. L'art. 64 CCII, nel testo coordinato con il Correttivo-ter, prevede che, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, non operino:
- L'obbligo di convocare l'assemblea per le perdite (art. 2482-bis c.c.).
- L'obbligo di ridurre il capitale e ricostituirlo (art. 2482-ter c.c.).
- La causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484 n. 4 c.c.).
La sospensione si estende fino al momento dell'omologazione del concordato o, in caso di esito negativo, fino alla decisione del tribunale di non procedere. Durante questo periodo gli amministratori possono proseguire l'attività anche in presenza di perdite che, in condizioni ordinarie, imporrebbero la convocazione assembleare urgente o lo scioglimento automatico della società. La logica è evidente: senza questa sospensione, l'accesso al concordato sarebbe spesso impossibile per le SRL già fortemente erose nel capitale.
Attenzione, però, a due profili importanti. La sospensione non elimina la responsabilità degli amministratori per le perdite maturate antecedentemente alla domanda di concordato: se l'aggravamento del dissesto è derivato da una prosecuzione antieconomica protratta, la responsabilità resta. E la sospensione non si applica alla causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2484 n. 3 c.c.): se i soci si oppongono di fatto alla procedura impedendo le decisioni necessarie, lo scioglimento può comunque essere dichiarato.
QuickBooks
Un concordato in continuità richiede reporting frequente e affidabile al commissario giudiziale. QuickBooks consente di produrre situazioni patrimoniali e flussi di cassa con la cadenza richiesta dal piano.
Prova gratis 30 giorni →Un caso lavorato: la SRL che vale più viva che liquidata
Le regole viste finora si capiscono meglio applicandole a dei numeri. Quelli che seguono descrivono una situazione esemplificativa, costruita per mostrare come si confrontano le due alternative: non è una pratica reale né un cliente dello studio.
La situazione di partenza
Delta S.r.l. produce componenti meccanici di precisione, ha 34 dipendenti e ricavi per €6,2 milioni. Il capitale sociale è di €100.000, ma le perdite hanno portato il patrimonio netto a −€1.660.000: il capitale non è solo sceso sotto il minimo legale, è azzerato più volte. Il passivo ammonta a €4.500.000:
| Categoria di credito | Importo |
|---|---|
| Dipendenti (retribuzioni e TFR, privilegiati) | €480.000 |
| Erario e INPS (privilegiati) | €1.120.000 |
| Banca ipotecaria (sul capannone) | €900.000 |
| Fornitori e banche chirografarie | €2.000.000 |
| Totale passivo | €4.500.000 |
L'attivo vale €2.840.000 ai prezzi di mercato (capannone €1.100.000, macchinari €620.000, magazzino €340.000, crediti €780.000), ma in una vendita forzata vale molto meno.
Quanto prendono i creditori in liquidazione giudiziale
È il termine di paragone obbligato, perché nessuna proposta può dare ai creditori meno di così. In liquidazione giudiziale il capannone si stima realizzi €740.000, i macchinari €210.000, il magazzino €95.000, i crediti €430.000: €1.475.000 lordi, che al netto di circa €175.000 di costi della procedura diventano €1.300.000 da distribuire secondo le cause di prelazione.
Il ricavato del capannone va alla banca ipotecaria fino a capienza: €740.000, con i restanti €160.000 del suo credito che degradano a chirografo. Dei €560.000 che avanzano, €480.000 pagano integralmente i dipendenti e gli ultimi €80.000 vanno a Erario e INPS, che si fermano al 7,1%. Per i chirografari — €2.000.000, che diventano €2.160.000 con il degrado dell'ipotecario — non resta nulla: zero. Tempo stimato: quattro-sei anni.
La proposta in continuità e come si distribuisce
Il piano prevede la prosecuzione diretta dell'attività su cinque anni, con l'apporto di €350.000 da un socio investitore. Le risorse destinate ai creditori arrivano a €2.180.000, cioè €880.000 in più di quanto produrrebbe la liquidazione. È qui che entra la regola di distribuzione del concordato in continuità (art. 84, comma 6, CCII): il valore di liquidazione — quei €1.300.000 — va rispettato secondo la priorità assoluta, mentre il valore eccedente generato dalla continuità può essere distribuito con priorità relativa.
| Creditori | In liquidazione | In concordato |
|---|---|---|
| Dipendenti | €480.000 (100%) | €480.000 (100%) |
| Banca ipotecaria | €740.000 (82%) | €900.000 (100%) |
| Erario e INPS | €80.000 (7,1%) | €616.000 (55%) |
| Chirografari | €0 (0%) | €184.000 (9,2%) |
| Totale | €1.300.000 | €2.180.000 |
Gli €880.000 eccedenti si ripartiscono così: €160.000 completano l'ipotecario, €536.000 portano il credito fiscale dal 7,1% al 55% — è la misura che rende sostenibile la transazione fiscale ex art. 88 CCII, perché dà all'Erario molto più dell'alternativa — e €184.000 vanno ai chirografari, che senza continuità non vedrebbero un euro. La convenienza, per ogni classe, si misura su questo confronto: non sulla percentuale in assoluto, ma sulla differenza rispetto alla liquidazione.
I passaggi di governance, in ordine
La sequenza mostra dove le regole dell'art. 120-bis mordono davvero. Gli amministratori deliberano l'accesso senza passare dall'assemblea e ne informano i soci indicando ragioni ed elementi del piano. Un socio al 22% è contrario: essendo sopra il 10% del capitale, la sua strada non è bloccare la domanda ma presentare una proposta concorrente, che dovrà depositare non oltre trenta giorni prima della data fissata per il voto. Nel frattempo i soci tentano di revocare l'organo amministrativo, ma la revoca è inefficace perché manca la giusta causa — e l'aver presentato la domanda, per espressa previsione di legge, non lo è.
Sul capitale azzerato non si apre alcuna procedura di ricapitalizzazione d'urgenza: dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese l'art. 64 CCII sospende gli obblighi degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. e la causa di scioglimento dell'art. 2484 n. 4 c.c. Senza quella sospensione una società con patrimonio netto a −€1.660.000 sarebbe stata sciolta prima ancora di poter presentare un piano.
Il ruolo del collegio sindacale
Nelle SRL obbligate al collegio sindacale o al sindaco unico (art. 2477 c.c., come modificato dalla legge sulla concorrenza 2021 con l'innalzamento delle soglie), l'organo di controllo ha un ruolo decisivo nelle fasi che precedono e accompagnano il concordato preventivo. La sua attività si articola su quattro piani.
Fase pre-procedura: in presenza di indicatori di crisi ex art. 3 CCII, il collegio sindacale deve attivare la segnalazione interna prevista dall'art. 25-octies CCII, fissando agli amministratori un termine non superiore a 30 giorni per riferire le iniziative adottate. La segnalazione tempestiva è causa di esonero dalla responsabilità solidale ex art. 2407 comma 2 c.c.
Fase di proposta: il collegio sindacale esprime un parere obbligatorio sulla decisione degli amministratori di accedere al concordato, valutando la coerenza della proposta con la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Il parere non è vincolante, ma la sua mancanza o il suo contenuto negativo costituiscono elementi rilevanti per la valutazione del tribunale e per eventuali azioni di responsabilità.
Fase di esecuzione: il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano omologato, in coordinamento con il commissario giudiziale (per le procedure in cui è previsto). Riceve dagli amministratori reportistica periodica sull'avanzamento e segnala al tribunale eventuali deviazioni significative.
Rapporti con il revisore legale: se la società è dotata anche di revisore legale, il collegio sindacale coordina con questi le attività di controllo. Il revisore, in particolare, è chiamato ad esprimersi sulla continuità aziendale (going concern) e sulle proiezioni di flussi di cassa poste a base del piano, valutazione cruciale per l'attestazione di fattibilità.
Responsabilità degli amministratori
Il regime di responsabilità degli amministratori di SRL nel quadro del concordato preventivo si è progressivamente irrigidito con il CCII e con il Correttivo-ter. Le principali fattispecie di responsabilità sono cinque.
Inadeguatezza degli assetti organizzativi (art. 2086 c.c.): la mancata istituzione di sistemi di monitoraggio della crisi che avrebbero consentito la rilevazione tempestiva costituisce, di per sé, fonte di responsabilità. Il danno risarcibile è quello derivante dal ritardo nell'attivazione degli strumenti di gestione, quantificato sulla differenza tra il patrimonio netto al momento in cui la crisi sarebbe stata rilevabile e quello effettivo.
Prosecuzione antieconomica dell'attività: gli amministratori che, in presenza di indicatori di crisi conclamati, proseguono l'attività senza attivare gli strumenti previsti (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato) rispondono dei danni derivanti dall'aggravamento del dissesto. Il criterio quantitativo accolto dalla giurisprudenza prevalente è quello dei "netti patrimoniali sottratti" (Cass. SU 9100/2015 e successive conformi).
Falsità o inadeguatezza delle informazioni nel piano: la presentazione di un piano basato su informazioni non veritiere, prospettive irrealistiche o omissioni rilevanti integra responsabilità nei confronti dei creditori e dei soci. Nelle ipotesi più gravi (occultamento dell'attivo, dichiarazioni false al commissario) si configurano fattispecie penali ex artt. 322-324 CCII (bancarotta).
Inadempimento del piano omologato: dopo l'omologazione, gli amministratori sono tenuti a eseguire fedelmente il piano. Inadempimenti significativi non giustificati dall'andamento aziendale costituiscono fonte di responsabilità sia verso i creditori (per il pregiudizio derivante dall'inadempimento) sia verso i soci (per il danno alla società).
Atti dispositivi pregiudizievoli: durante la procedura, gli amministratori conservano la gestione ordinaria, ma necessitano dell'autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 94 CCII). Atti dispositivi non autorizzati, anche se compiuti in buona fede, sono fonte di responsabilità personale e di possibile revoca da parte del tribunale.
Domande frequenti
No. L'art. 120-bis CCII, nel testo modificato dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), attribuisce in via esclusiva agli amministratori la competenza a decidere l'accesso al concordato. Ai soci spetta il diritto di informazione e, per chi rappresenta almeno il 10% del capitale, la facoltà di presentare proposte concorrenti.
Possono presentare una proposta concorrente ai creditori se rappresentano almeno il 10% del capitale sociale (art. 120-bis, comma 5, CCII; la soglia è unica, non è prevista una percentuale ridotta per le quotate). Il deposito va fatto non oltre trenta giorni prima della data inizialmente stabilita per la votazione dei creditori, secondo l'art. 90. Se la proposta concorrente ottiene la maggioranza nel voto, è quella che va all'omologazione.
L'art. 64 CCII sospende, dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, gli obblighi di ricapitalizzazione (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) e la causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484 n. 4 c.c.). La sospensione opera fino all'omologazione o all'esito negativo della procedura.
Tutti gli atti di straordinaria amministrazione: alienazioni di beni strumentali, acquisizioni, accensione di nuovi finanziamenti, transazioni rilevanti, operazioni sulle partecipazioni. L'autorizzazione è del tribunale, su parere del commissario giudiziale (art. 94 CCII). Gli atti di ordinaria amministrazione restano nella competenza degli amministratori senza autorizzazione preventiva, ma sono comunque oggetto di vigilanza del commissario.
Sì, esprime un parere obbligatorio non vincolante sulla decisione degli amministratori. Il parere valuta la coerenza della proposta con la situazione patrimoniale e finanziaria della società. La sua mancanza o il suo contenuto negativo sono elementi rilevanti per la valutazione del tribunale e per eventuali azioni di responsabilità.
Sì, l'omologazione del concordato non sana la responsabilità per fatti antecedenti (inadeguatezza degli assetti, prosecuzione antieconomica, atti distrattivi). Né esclude la responsabilità per inadempimento successivo del piano. L'omologazione produce effetti esdebitatori per la società, non per gli amministratori in proprio.
Questa guida fa parte del portale Concordato.it
📚 Vedi tutte le guide →