Il concordato nelle SRL

Il concordato preventivo nelle società a responsabilità limitata presenta peculiarità rilevanti, ridisegnate prima dal D.Lgs. 83/2022 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, poi dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) che ha introdotto regole specifiche per le società debitrici. Il fulcro è l'art. 120-bis CCII, che modifica radicalmente il rapporto tra organo amministrativo e compagine sociale nella decisione di accedere alla procedura.

La logica del legislatore è duplice: accelerare l'attivazione degli strumenti di regolazione della crisi, sottraendola alla potenziale paralisi assembleare; tutelare i creditori da condotte ostruzionistiche dei soci che, per evitare l'azzeramento del capitale, preferiscono trascinare la società verso la liquidazione giudiziale. Le novità si applicano integralmente al concordato preventivo e, in larga parte, anche agli accordi di ristrutturazione omologati.

La disciplina è particolarmente rilevante per le SRL di medie dimensioni — quelle con fatturato compreso tra €5 milioni e €50 milioni — che costituiscono il bacino prevalente delle procedure concordatarie italiane. Per le micro-SRL non fallibili il punto di riferimento resta il concordato minore, con regole proprie.

Chi decide: amministratori vs assemblea

Prima del Correttivo-ter la prassi prevalente, anche se non univoca, richiedeva una delibera assembleare per autorizzare il deposito della domanda di concordato. Il rationale era che la procedura, comportando una modifica radicale del programma sociale e potenzialmente l'azzeramento del capitale, dovesse essere ricondotta alle competenze dell'assemblea straordinaria. Questo schema ha però generato numerose situazioni di stallo: soci di minoranza ostativi, conflitti tra rami familiari, blocchi su quorum elevati.

L'art. 120-bis CCII, nella versione modificata dal Correttivo-ter, ribalta il principio: la decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi spetta in via esclusiva agli amministratori. La norma riguarda sia la domanda di concordato preventivo sia quella di omologazione di un accordo di ristrutturazione, sia l'istanza di composizione negoziata. La delibera assembleare non è più necessaria.

Questo non significa che i soci siano espropriati di ogni voce. La norma riconosce loro tre strumenti di tutela:

  • Diritto di informazione: gli amministratori devono comunicare tempestivamente ai soci la decisione di accedere alla procedura, indicando le ragioni e gli elementi essenziali del piano.
  • Diritto di proposta concorrente: i soci che rappresentano almeno il 10% del capitale possono presentare proposte concorrenti alternative (vedi sezione dedicata).
  • Diritto di azione di responsabilità: se la decisione si rivela pregiudizievole e non rispetta i doveri di diligenza, i soci possono agire ex art. 2476 c.c.

La giurisprudenza di merito ha confermato la legittimità del nuovo assetto. Tribunale di Milano, sez. impr., decreto 14/2/2024, ha respinto l'opposizione di un socio di minoranza che lamentava la mancanza di delibera assembleare, qualificando la previsione dell'art. 120-bis come norma imperativa di applicazione diretta.

L'esautoramento dell'assemblea dei soci

L'art. 120-bis comma 2 CCII si spinge oltre, prevedendo un vero e proprio esautoramento dell'assemblea con riguardo alle decisioni rilevanti per l'esecuzione del piano. Dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e fino alla definitiva omologazione, le seguenti competenze sono sottratte all'assemblea e trasferite agli amministratori (o al commissario, nei limiti previsti dal CCII):

CompetenzaDisciplina ordinariaIn pendenza di concordato
Aumento di capitaleAssemblea straordinaria (art. 2479-bis c.c.)Amministratori, se previsto dal piano
Riduzione di capitale per perditeAssemblea straordinaria (art. 2482-bis c.c.)Amministratori, contestuale o nel piano
Modifiche statutarie funzionali al pianoAssemblea straordinariaAmministratori
Operazioni straordinarie (fusione, scissione)Assemblea straordinariaAmministratori se previste dal piano
Cessione d'azienda o ramiAssemblea (art. 2479 c.c., per le SRL)Amministratori se previste dal piano

L'esautoramento ha un ambito ben definito: si applica esclusivamente alle decisioni strumentali all'esecuzione del piano. Le decisioni gestorie ordinarie non rientranti nel piano restano nella competenza ordinaria, e così le modifiche statutarie estranee alla ristrutturazione (per esempio cambio di denominazione per ragioni di marketing). Il commissario giudiziale vigila sull'effettiva strumentalità: l'abuso da parte degli amministratori, che pretendessero di derogare alle competenze assembleari per decisioni non funzionali al piano, è motivo di revoca e di responsabilità.

Proposte concorrenti dei soci

L'art. 90 CCII, integrato con le previsioni dell'art. 120-bis, riconosce ai soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale (5% per le società quotate) il diritto di presentare proposte concorrenti alternative a quella degli amministratori. È il bilanciamento previsto dal legislatore per compensare la perdita del potere di veto assembleare: chi non condivide la proposta degli amministratori può proporne una alternativa direttamente ai creditori.

La proposta concorrente deve essere depositata entro 30 giorni dalla comunicazione dell'apertura del concordato e deve presentare caratteristiche di concretezza e sostenibilità almeno pari alla proposta principale. Il commissario giudiziale predispone una relazione comparativa e i creditori votano contestualmente su entrambe le proposte. Se la proposta concorrente raccoglie la maggioranza, sostituisce quella degli amministratori, che possono essere revocati dal tribunale e sostituiti da figure scelte dai soci proponenti per l'esecuzione del piano.

I requisiti sostanziali della proposta concorrente sono stringenti:

  • Soddisfacimento dei creditori almeno equivalente alla proposta principale.
  • Piano economico-finanziario di fattibilità asseverato da un attestatore indipendente.
  • Identificazione delle risorse finanziarie aggiuntive (apporti dei soci proponenti, finanziamenti esterni, dismissione di asset).
  • Salvaguardia della continuità aziendale, se la proposta principale era in continuità.

Lo strumento, di derivazione comunitaria, ha l'obiettivo di evitare che i soci subiscano passivamente piani ritenuti subottimali. Nella pratica le proposte concorrenti restano poco frequenti — richiedono capacità finanziaria e tecnica significativa dei soci proponenti — ma il loro semplice rischio funziona da deterrente contro piani sbilanciati a favore degli amministratori.

Sospensione della ricapitalizzazione

Uno degli effetti più dirompenti dell'accesso al concordato preventivo per una SRL è la sospensione dell'obbligo di ricapitalizzazione previsto dagli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale. L'art. 64 CCII, nel testo coordinato con il Correttivo-ter, prevede che, dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, non operino:

  • L'obbligo di convocare l'assemblea per le perdite (art. 2482-bis c.c.).
  • L'obbligo di ridurre il capitale e ricostituirlo (art. 2482-ter c.c.).
  • La causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484 n. 4 c.c.).

La sospensione si estende fino al momento dell'omologazione del concordato o, in caso di esito negativo, fino alla decisione del tribunale di non procedere. Durante questo periodo gli amministratori possono proseguire l'attività anche in presenza di perdite che, in condizioni ordinarie, imporrebbero la convocazione assembleare urgente o lo scioglimento automatico della società. La logica è evidente: senza questa sospensione, l'accesso al concordato sarebbe spesso impossibile per le SRL già fortemente erose nel capitale.

Attenzione, però, a due profili importanti. La sospensione non elimina la responsabilità degli amministratori per le perdite maturate antecedentemente alla domanda di concordato: se l'aggravamento del dissesto è derivato da una prosecuzione antieconomica protratta, la responsabilità resta. E la sospensione non si applica alla causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell'assemblea (art. 2484 n. 3 c.c.): se i soci si oppongono di fatto alla procedura impedendo le decisioni necessarie, lo scioglimento può comunque essere dichiarato.

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Il ruolo del collegio sindacale

Nelle SRL obbligate al collegio sindacale o al sindaco unico (art. 2477 c.c., come modificato dalla legge sulla concorrenza 2021 con l'innalzamento delle soglie), l'organo di controllo ha un ruolo decisivo nelle fasi che precedono e accompagnano il concordato preventivo. La sua attività si articola su quattro piani.

Fase pre-procedura: in presenza di indicatori di crisi ex art. 3 CCII, il collegio sindacale deve attivare la segnalazione interna prevista dall'art. 25-octies CCII, fissando agli amministratori un termine non superiore a 30 giorni per riferire le iniziative adottate. La segnalazione tempestiva è causa di esonero dalla responsabilità solidale ex art. 2407 comma 2 c.c.

Fase di proposta: il collegio sindacale esprime un parere obbligatorio sulla decisione degli amministratori di accedere al concordato, valutando la coerenza della proposta con la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Il parere non è vincolante, ma la sua mancanza o il suo contenuto negativo costituiscono elementi rilevanti per la valutazione del tribunale e per eventuali azioni di responsabilità.

Fase di esecuzione: il collegio sindacale vigila sulla corretta esecuzione del piano omologato, in coordinamento con il commissario giudiziale (per le procedure in cui è previsto). Riceve dagli amministratori reportistica periodica sull'avanzamento e segnala al tribunale eventuali deviazioni significative.

Rapporti con il revisore legale: se la società è dotata anche di revisore legale, il collegio sindacale coordina con questi le attività di controllo. Il revisore, in particolare, è chiamato ad esprimersi sulla continuità aziendale (going concern) e sulle proiezioni di flussi di cassa poste a base del piano, valutazione cruciale per l'attestazione di fattibilità.

Responsabilità degli amministratori

Il regime di responsabilità degli amministratori di SRL nel quadro del concordato preventivo si è progressivamente irrigidito con il CCII e con il Correttivo-ter. Le principali fattispecie di responsabilità sono cinque.

Inadeguatezza degli assetti organizzativi (art. 2086 c.c.): la mancata istituzione di sistemi di monitoraggio della crisi che avrebbero consentito la rilevazione tempestiva costituisce, di per sé, fonte di responsabilità. Il danno risarcibile è quello derivante dal ritardo nell'attivazione degli strumenti di gestione, quantificato sulla differenza tra il patrimonio netto al momento in cui la crisi sarebbe stata rilevabile e quello effettivo.

Prosecuzione antieconomica dell'attività: gli amministratori che, in presenza di indicatori di crisi conclamati, proseguono l'attività senza attivare gli strumenti previsti (composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato) rispondono dei danni derivanti dall'aggravamento del dissesto. Il criterio quantitativo accolto dalla giurisprudenza prevalente è quello dei "netti patrimoniali sottratti" (Cass. SU 9100/2015 e successive conformi).

Falsità o inadeguatezza delle informazioni nel piano: la presentazione di un piano basato su informazioni non veritiere, prospettive irrealistiche o omissioni rilevanti integra responsabilità nei confronti dei creditori e dei soci. Nelle ipotesi più gravi (occultamento dell'attivo, dichiarazioni false al commissario) si configurano fattispecie penali ex artt. 322-324 CCII (bancarotta).

Inadempimento del piano omologato: dopo l'omologazione, gli amministratori sono tenuti a eseguire fedelmente il piano. Inadempimenti significativi non giustificati dall'andamento aziendale costituiscono fonte di responsabilità sia verso i creditori (per il pregiudizio derivante dall'inadempimento) sia verso i soci (per il danno alla società).

Atti dispositivi pregiudizievoli: durante la procedura, gli amministratori conservano la gestione ordinaria, ma necessitano dell'autorizzazione del tribunale per gli atti di straordinaria amministrazione (art. 94 CCII). Atti dispositivi non autorizzati, anche se compiuti in buona fede, sono fonte di responsabilità personale e di possibile revoca da parte del tribunale.

Domande frequenti

No. L'art. 120-bis CCII, nel testo modificato dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024), attribuisce in via esclusiva agli amministratori la competenza a decidere l'accesso al concordato. Ai soci spetta il diritto di informazione e, per chi rappresenta almeno il 10% del capitale, la facoltà di presentare proposte concorrenti.

Possono presentare una proposta concorrente ai creditori, se rappresentano almeno il 10% del capitale (5% per le quotate). La proposta deve garantire un soddisfacimento dei creditori almeno equivalente a quella principale ed essere asseverata da un attestatore indipendente. Se ottiene la maggioranza nel voto dei creditori, sostituisce la proposta degli amministratori.

L'art. 64 CCII sospende, dalla pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, gli obblighi di ricapitalizzazione (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) e la causa di scioglimento per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (art. 2484 n. 4 c.c.). La sospensione opera fino all'omologazione o all'esito negativo della procedura.

Tutti gli atti di straordinaria amministrazione: alienazioni di beni strumentali, acquisizioni, accensione di nuovi finanziamenti, transazioni rilevanti, operazioni sulle partecipazioni. L'autorizzazione è del tribunale, su parere del commissario giudiziale (art. 94 CCII). Gli atti di ordinaria amministrazione restano nella competenza degli amministratori senza autorizzazione preventiva, ma sono comunque oggetto di vigilanza del commissario.

Sì, esprime un parere obbligatorio non vincolante sulla decisione degli amministratori. Il parere valuta la coerenza della proposta con la situazione patrimoniale e finanziaria della società. La sua mancanza o il suo contenuto negativo sono elementi rilevanti per la valutazione del tribunale e per eventuali azioni di responsabilità.

Sì, l'omologazione del concordato non sana la responsabilità per fatti antecedenti (inadeguatezza degli assetti, prosecuzione antieconomica, atti distrattivi). Né esclude la responsabilità per inadempimento successivo del piano. L'omologazione produce effetti esdebitatori per la società, non per gli amministratori in proprio.

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