Cos'è il concordato preventivo
Il concordato preventivo è la procedura concorsuale volontaria per eccellenza prevista dall'ordinamento giuridico italiano. Rappresenta lo strumento attraverso il quale un imprenditore commerciale che si trova in stato di crisi o di insolvenza può proporre ai propri creditori un piano di ristrutturazione del debito, evitando così l'apertura della liquidazione giudiziale — quella che fino al 2022 era comunemente nota come "fallimento". La sua disciplina è contenuta nel Capo III del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, il D.Lgs. 14/2019, agli articoli da 84 a 120, come successivamente modificati dal Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024).
L'aggettivo "preventivo" ha un significato preciso: la procedura ha lo scopo di prevenire l'apertura della liquidazione giudiziale. A differenza di quest'ultima, che viene imposta dal Tribunale e comporta lo spossessamento dell'imprenditore, il concordato preventivo è un atto volontario: è l'imprenditore stesso a decidere di accedere alla procedura, presentando al Tribunale un ricorso corredato da un piano e da una proposta rivolta ai creditori. Il Tribunale svolge un ruolo di garanzia e controllo sulla regolarità della procedura, ma non si sostituisce alle scelte economiche delle parti coinvolte.
Nel disegno del Codice della Crisi, il concordato preventivo si colloca in una posizione intermedia tra gli strumenti puramente negoziali — come la composizione negoziata della crisi e gli accordi di ristrutturazione dei debiti — e la liquidazione giudiziale. È lo strumento a cui si ricorre quando la crisi ha superato la fase in cui può essere risolta attraverso trattative riservate con i creditori, ma non è ancora così grave da imporre necessariamente la chiusura dell'impresa e la disgregazione del patrimonio aziendale. L'elemento centrale è il coinvolgimento dei creditori: essi sono chiamati a esprimersi sulla proposta concordataria attraverso un voto, valutandone la convenienza rispetto alle alternative disponibili.
Il concordato preventivo è una procedura volontaria che consente all'imprenditore in crisi di proporre ai creditori un piano per ristrutturare il debito ed evitare la liquidazione giudiziale. È disciplinato dagli artt. 84-120 del CCII (D.Lgs 14/2019).
Chi può accedere: requisiti soggettivi e oggettivi
L'accesso al concordato preventivo non è consentito a qualsiasi debitore, ma è riservato a una categoria specifica di soggetti che soddisfano determinati requisiti sia soggettivi che oggettivi. La corretta valutazione di questi presupposti è il primo passo fondamentale per chiunque stia considerando questa procedura come possibile soluzione alla propria crisi d'impresa.
Requisito soggettivo: chi può presentare la domanda
Possono accedere al concordato preventivo esclusivamente gli imprenditori commerciali, individuali o collettivi, che esercitano un'attività d'impresa. Questo esclude automaticamente alcune categorie di soggetti economici: i professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, medici), gli imprenditori agricoli, le start-up innovative, i consumatori e in generale tutti i cosiddetti debitori "sotto soglia". Per questi soggetti l'ordinamento prevede strumenti diversi, come il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Inoltre, l'imprenditore deve superare almeno una delle soglie dimensionali stabilite dall'articolo 2, comma 1, lettera d) del CCII. Queste soglie servono a distinguere gli imprenditori "sopra soglia" — assoggettabili alla liquidazione giudiziale e quindi anche al concordato preventivo — da quelli "sotto soglia", per i quali si applicano le procedure di sovraindebitamento. Le soglie dimensionali attualmente in vigore sono le seguenti:
| Parametro | Soglia minima | Riferimento |
|---|---|---|
| Attivo patrimoniale | € 300.000 nei tre esercizi precedenti | Art. 2, co. 1, lett. d) CCII |
| Ricavi lordi | € 200.000 nei tre esercizi precedenti | Art. 2, co. 1, lett. d) CCII |
| Debiti complessivi | € 500.000 | Art. 2, co. 1, lett. d) CCII |
È sufficiente che l'imprenditore superi anche una sola di queste tre soglie per poter accedere al concordato preventivo. Ad esempio, un'impresa con un attivo patrimoniale di €400.000 ma ricavi inferiori a €200.000 e debiti inferiori a €500.000 potrà comunque presentare domanda di concordato preventivo, perché supera la prima soglia.
Requisito oggettivo: lo stato di crisi o insolvenza
Il secondo requisito fondamentale è di natura oggettiva: l'imprenditore deve trovarsi in uno stato di crisi o di insolvenza. Il Codice della Crisi definisce con precisione entrambe queste condizioni. Lo stato di crisi è caratterizzato dall'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate: in altre parole, l'impresa non riesce — o prevede di non riuscire — a pagare i debiti che scadono nei successivi dodici mesi. Lo stato di insolvenza, invece, è una condizione più grave, che si manifesta attraverso inadempimenti concreti o altri fatti esteriori che dimostrano l'incapacità strutturale del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Una novità importante introdotta dal Codice della Crisi rispetto alla vecchia legge fallimentare è proprio la possibilità di accedere al concordato preventivo anche in stato di sola crisi, e non necessariamente di conclamata insolvenza. Questo ampliamento è stato pensato per incentivare l'intervento precoce dell'imprenditore, consentendogli di attivare la procedura prima che la situazione degeneri irreversibilmente. L'idea di fondo è che un concordato presentato in fase di crisi abbia maggiori probabilità di successo rispetto a uno presentato quando l'impresa è già completamente insolvente.
Non aspettare che la situazione degeneri. Il concordato preventivo presentato in fase di crisi, anziché di conclamata insolvenza, ha statisticamente maggiori probabilità di successo e costi inferiori. L'intervento precoce è la strategia migliore.
Le tipologie: continuità, liquidatorio e misto
Il Codice della Crisi d'Impresa distingue due grandi modelli di concordato preventivo, che rappresentano le due strategie fondamentali attraverso cui l'imprenditore può proporre di soddisfare i propri creditori. A queste si aggiunge una terza variante, il concordato misto, che combina elementi di entrambi i modelli. La scelta tra queste tipologie dipende dalla situazione specifica dell'impresa, dalla tipologia dei beni disponibili, dalle prospettive di mercato e dalla volontà dell'imprenditore di proseguire o meno l'attività.
Concordato in continuità aziendale
Il concordato in continuità aziendale è il modello privilegiato dal legislatore. L'obiettivo è preservare l'attività d'impresa — e con essa i posti di lavoro, le relazioni commerciali e il valore dell'organizzazione aziendale — utilizzando i ricavi futuri generati dalla prosecuzione dell'attività per soddisfare i creditori. Il Codice della Crisi prevede tre forme di continuità aziendale:
- Continuità diretta: l'impresa prosegue l'attività sotto la gestione del medesimo imprenditore o degli stessi organi sociali, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. I ricavi operativi vengono destinati, secondo il piano, al progressivo soddisfacimento dei creditori.
- Continuità indiretta: l'azienda o un suo ramo viene ceduta a un terzo soggetto (acquirente) o conferita in una nuova società. L'attività produttiva prosegue in capo al cessionario, mentre il ricavato della cessione viene destinato ai creditori. Questa forma è particolarmente utile quando il management attuale non è in grado di garantire un rilancio credibile.
- Continuità mista: combina elementi della continuità diretta con la cessione di rami d'azienda non strategici. Ad esempio, un'impresa manifatturiera potrebbe proseguire l'attività produttiva principale (continuità diretta) e contemporaneamente cedere un immobile non funzionale o un ramo commerciale secondario.
Il concordato in continuità gode di un trattamento normativo di favore rispetto a quello liquidatorio. In particolare, il legislatore non prevede una percentuale minima obbligatoria di soddisfacimento dei creditori chirografari (mentre nel liquidatorio è prevista una soglia del 20%). Inoltre, il concordato in continuità beneficia di maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di pagamento, potendo prevedere moratorie più lunghe per i creditori privilegiati. Per un approfondimento completo su questa tipologia, si rimanda alla nostra guida al concordato in continuità aziendale.
Concordato liquidatorio
Il concordato liquidatorio prevede la cessazione dell'attività d'impresa e la liquidazione — totale o parziale — dei beni del debitore per soddisfare i creditori. Il ricavato dalla vendita dei beni costituisce la principale fonte di soddisfacimento. A differenza del concordato in continuità, questa tipologia prevede requisiti più stringenti. In primo luogo, il piano deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi in misura apprezzabile il soddisfacimento dei creditori chirografari rispetto a quanto otterrebbero nella liquidazione giudiziale (la soglia è generalmente indicata nel 10% aggiuntivo). In secondo luogo, i creditori chirografari devono ricevere almeno il 20% dell'importo dei loro crediti, un vincolo che non si applica al concordato in continuità. Per un'analisi dettagliata, consulta la nostra guida al concordato liquidatorio.
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La procedura del concordato preventivo si articola in diverse fasi, ciascuna con propri adempimenti e tempistiche. Comprendere questo percorso è essenziale per prepararsi adeguatamente e massimizzare le possibilità di successo. Di seguito illustriamo le fasi principali, dalla decisione iniziale fino all'esecuzione del piano concordatario.
Fase 1: La decisione e la preparazione
Il percorso inizia con la decisione dell'imprenditore — o degli organi sociali nel caso di una società — di accedere alla procedura. Nelle società di capitali come le SRL e le SPA, questa decisione spetta agli amministratori e non richiede l'autorizzazione dell'assemblea dei soci (una novità significativa introdotta dal D.Lgs. 83/2022, che ha "esautorato" l'assemblea da questa decisione per evitare che il veto dei soci potesse ritardare l'accesso a una procedura necessaria). L'imprenditore si avvale tipicamente di un team di professionisti composto da un avvocato specializzato in diritto della crisi d'impresa, un dottore commercialista o revisore contabile esperto in attestazioni e, eventualmente, un advisor finanziario per la redazione del piano industriale.
Fase 2: La domanda di concordato
La procedura si avvia formalmente con il deposito di un ricorso presso il Tribunale competente (quello del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale). Il ricorso, che ha la forma di un atto processuale e deve essere sottoscritto personalmente dal debitore con l'assistenza di un legale, deve essere corredato dalla seguente documentazione:
- Una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa
- Uno stato analitico ed estimativo delle attività
- L'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione
- L'elenco dei titolari di diritti reali o personali su beni del debitore
- Le scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre esercizi
- Le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre periodi d'imposta
- I bilanci degli ultimi tre esercizi
Il Codice della Crisi prevede anche la possibilità di presentare una domanda "con riserva" (detta anche domanda "prenotativa" o "in bianco"), nella quale l'imprenditore si riserva di depositare il piano e la proposta entro un termine fissato dal Tribunale (generalmente da 30 a 60 giorni, prorogabili). Questa opzione è particolarmente utile quando l'impresa ha bisogno di tempo per elaborare il piano ma necessita di protezione immediata dalle azioni esecutive dei creditori. Per tutti i dettagli sulla documentazione, consulta la nostra guida alla domanda di concordato.
Fase 3: L'ammissione e la nomina del commissario
Una volta verificata la completezza della documentazione e la sussistenza dei presupposti, il Tribunale emette il decreto di apertura della procedura. Con questo decreto, il Tribunale nomina il giudice delegato (che sovrintenderà alla procedura) e il commissario giudiziale (che svolge funzioni di vigilanza e coordinamento). Il decreto viene iscritto nel registro delle imprese e da quel momento si producono gli effetti protettivi: i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, non possono acquistare diritti di prelazione e le prescrizioni rimangono sospese.
Fase 4: Il voto dei creditori e l'omologazione
Il commissario giudiziale redige una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore e sulla proposta concordataria, che viene comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima dell'adunanza. I creditori sono quindi chiamati a votare sulla proposta. Il concordato è approvato se ottiene il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso di suddivisione in classi, il concordato è approvato se la maggioranza è raggiunta nel maggior numero di classi. Dopo il voto favorevole, il Tribunale procede all'omologazione verificando la regolarità della procedura e il rispetto delle norme imperative.
Il piano di concordato e la relazione dell'attestatore
Il piano di concordato è il documento programmatico che descrive analiticamente le modalità e i tempi di adempimento della proposta. È il cuore della procedura: dalla sua credibilità e solidità dipendono le possibilità di ottenere il voto favorevole dei creditori e l'omologazione del Tribunale. Il piano deve contenere una descrizione dettagliata delle seguenti informazioni: la situazione patrimoniale dell'impresa al momento della presentazione, il fabbisogno concordatario (ovvero l'ammontare complessivo delle risorse necessarie per eseguire il piano), le fonti di finanziamento del fabbisogno, i tempi e le modalità di pagamento di ciascuna classe di creditori, e le ipotesi economiche e finanziarie sottostanti alle proiezioni.
Un elemento fondamentale è la relazione dell'attestatore, un professionista indipendente — iscritto nel registro dei revisori legali e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 67 CCII — che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestatore non è un consulente dell'imprenditore: è un soggetto terzo che svolge una funzione di garanzia nei confronti dei creditori e del Tribunale. La sua relazione deve verificare che i dati contabili siano corretti, che le ipotesi del piano siano ragionevoli e che le previsioni di soddisfacimento dei creditori siano realisticamente conseguibili.
Il voto dei creditori e le classi
L'adunanza dei creditori è il momento in cui i creditori esprimono il proprio voto sulla proposta concordataria. Il voto è un atto di autonomia privata: ciascun creditore decide se accettare o rifiutare la proposta in base alla propria valutazione di convenienza rispetto alle alternative disponibili (in primis, la liquidazione giudiziale). I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per i quali il concordato prevede il pagamento integrale non sono ammessi al voto, salvo che rinuncino alla prelazione.
Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, raggruppando creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. La formazione delle classi è obbligatoria quando il piano prevede un trattamento differenziato per diverse categorie di creditori. Le classi più comuni sono: creditori privilegiati (ipotecari, pignoratizi), creditori chirografari (fornitori, banche per la parte non garantita), creditori postergati, Erario e enti previdenziali.
L'omologazione e il cram down
L'omologazione è l'atto finale della procedura con cui il Tribunale approva definitivamente il concordato. Dopo il voto favorevole dei creditori, il Tribunale verifica la regolarità della procedura, la corretta formazione delle classi e il rispetto delle norme imperative sul trattamento dei creditori. Una delle novità più rilevanti del Codice della Crisi è il meccanismo del cram down, ovvero la possibilità per il Tribunale di omologare il concordato anche in assenza del voto favorevole di tutte le classi di creditori, a determinate condizioni. In particolare, il cram down fiscale e contributivo consente l'omologazione anche quando il voto contrario determinante è quello dell'Agenzia delle Entrate o degli enti previdenziali, purché il trattamento proposto sia più conveniente dell'alternativa liquidatoria. Per un approfondimento, consulta la nostra guida all'omologazione e al cram down.
Quanto costa un concordato preventivo
I costi del concordato preventivo variano sensibilmente in base alla dimensione e alla complessità dell'impresa, al tipo di concordato scelto (continuità o liquidatorio) e alla durata della procedura. Di seguito una tabella indicativa dei principali costi, suddivisi per fascia dimensionale dell'impresa:
| Voce di costo | Piccola impresa | Media impresa | Grande impresa |
|---|---|---|---|
| Attestatore | € 10.000 - 25.000 | € 25.000 - 50.000 | € 50.000 - 120.000 |
| Spese legali | € 15.000 - 30.000 | € 30.000 - 80.000 | € 80.000 - 200.000+ |
| Commissario giudiziale | € 5.000 - 15.000 | € 15.000 - 40.000 | € 40.000 - 100.000 |
| Contributo unificato | € 1.686 | € 1.686 | € 1.686 |
| Advisor finanziario | Opzionale | € 15.000 - 40.000 | € 40.000 - 100.000 |
| Totale indicativo | € 30.000 - 70.000 | € 85.000 - 210.000 | € 210.000 - 520.000+ |
Questi importi sono puramente indicativi e possono variare notevolmente in base alla complessità del caso, al numero di creditori, alla presenza di contenziosi, alla necessità di perizie estimative sui beni e alla durata effettiva della procedura. Per un'analisi dettagliata di ogni voce di costo, consulta la nostra guida ai costi del concordato preventivo.
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La durata complessiva di un concordato preventivo dipende da numerose variabili, tra cui la complessità del piano, il numero di creditori coinvolti, la presenza di opposizioni e il carico di lavoro del Tribunale competente. In linea generale, si possono individuare le seguenti tempistiche medie per le varie fasi della procedura:
- Preparazione pre-deposito: 2-6 mesi (analisi, redazione del piano, relazione attestatore)
- Dall'ammissione al voto: 3-6 mesi (comunicazioni ai creditori, relazione commissario, voto)
- Dall'approvazione all'omologazione: 1-3 mesi (verifica Tribunale, eventuali opposizioni)
- Fase esecutiva post-omologazione: 1-5 anni (esecuzione del piano di pagamento)
Complessivamente, dalla decisione iniziale all'omologazione passano in media 8-18 mesi. La fase esecutiva successiva può durare diversi anni, a seconda del piano di pagamento concordato con i creditori. I concordati in continuità tendono ad avere fasi esecutive più lunghe (3-5 anni) rispetto a quelli liquidatori (1-2 anni), perché il soddisfacimento dei creditori è progressivo e legato ai ricavi futuri dell'attività.
Gli effetti del concordato
L'apertura del concordato preventivo produce una serie di effetti significativi sia per il debitore che per i creditori. Il principale effetto protettivo è il divieto per i creditori anteriori di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore: pignoramenti, sequestri, decreti ingiuntivi esecutivi vengono tutti "congelati" per la durata della procedura. Questo "ombrello protettivo" è fondamentale per consentire all'impresa di operare serenamente durante l'elaborazione e l'esecuzione del piano.
Per il debitore, l'apertura del concordato comporta alcune limitazioni alla libertà di gestione: gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del Tribunale, mentre gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti liberamente sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Nel concordato in continuità, il debitore mantiene la gestione dell'impresa e può continuare a operare normalmente — pagare stipendi, acquistare materie prime, fatturare ai clienti — nei limiti dell'ordinaria amministrazione.
L'omologazione del concordato produce l'effetto vincolante per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che hanno votato contro o che non hanno partecipato al voto. Il piano omologato diventa quindi obbligatorio per tutti e il debitore è tenuto a eseguirlo nei termini e con le modalità stabilite. I creditori soddisfatti secondo il piano non possono più agire per la parte di credito falcidiata.
Differenze con altre procedure
Per scegliere lo strumento più adeguato alla propria situazione, è utile comprendere le principali differenze tra il concordato preventivo e le altre procedure previste dal Codice della Crisi:
| Caratteristica | Concordato preventivo | Concordato semplificato | Concordato minore | Accordi ristrutturazione |
|---|---|---|---|---|
| Destinatari | Imprese sopra soglia | Imprese post-negoziata | Debitori sotto soglia | Imprese sopra soglia |
| Voto creditori | Sì (maggioranza) | No | Sì (50%) | 60% o 30% (agevolato) |
| Continuità aziendale | Sì | Solo liquidatorio | Sì (privilegiata) | Sì |
| Percentuale minima chirografari | 20% (solo liquidatorio) | No soglia fissa | No soglia fissa | No soglia fissa |
| Durata media | 8-18 mesi | 4-8 mesi | 6-12 mesi | 4-8 mesi |
| Presupposto specifico | Crisi o insolvenza | Composizione negoziata fallita | Sovraindebitamento | Crisi o insolvenza |
Per un confronto dettagliato tra concordato semplificato e preventivo, consulta la nostra guida comparativa dedicata.
Domande frequenti sul concordato preventivo
Non necessariamente. Il concordato prevede il soddisfacimento dei creditori in misura parziale secondo il piano. La parte di credito non soddisfatta viene "falcidiata" e il creditore non può più pretenderla dopo l'omologazione. Quindi i debiti non vengono cancellati ma vengono ridotti nella misura prevista dal piano approvato.
Nel concordato in continuità, l'attività prosegue e i dipendenti mantengono il proprio posto di lavoro. Tuttavia, il piano può prevedere riorganizzazioni con riduzioni di personale. Nel concordato liquidatorio, la cessazione dell'attività comporta generalmente la perdita dei posti di lavoro, salvo che l'azienda venga ceduta a un terzo che ne assuma i dipendenti.
Sì, nel concordato in continuità l'imprenditore mantiene la gestione dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti liberamente, mentre quelli di straordinaria amministrazione richiedono l'autorizzazione del Tribunale.
Se i creditori non approvano il concordato, il Tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta. Se sussiste lo stato di insolvenza, il Tribunale può procedere d'ufficio all'apertura della liquidazione giudiziale. L'imprenditore può anche presentare una nuova proposta modificata, ma i tempi si allungano considerevolmente.
Di per sé no. Tuttavia, il Codice prevede specifici reati in caso di condotte fraudolente durante la procedura: bancarotta fraudolenta concordataria (per chi distrae beni o espone passività inesistenti), false comunicazioni nella relazione dell'attestatore, e violazione degli obblighi di comunicazione nei confronti del commissario giudiziale.
Questa guida è parte del portale Concordato.it, il riferimento italiano su tutte le procedure concordatarie.