Cos'è il concordato semplificato
Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è una procedura concorsuale introdotta nell'ordinamento italiano con il Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147, e successivamente recepita nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) all'articolo 25-sexies. Si tratta di uno strumento concepito come "sbocco di emergenza" per le imprese che hanno tentato, senza successo, il percorso della composizione negoziata della crisi, e che si trovano nella necessita di trovare una soluzione rapida alla propria situazione debitoria per evitare l'apertura della liquidazione giudiziale.
La denominazione "semplificato" non è casuale: questa procedura è stata progettata per essere significativamente più snella, rapida ed economica rispetto al concordato preventivo ordinario. La differenza più eclatante risiede nell'assenza del voto dei creditori: mentre nel concordato preventivo i creditori sono chiamati a esprimere il proprio consenso sulla proposta attraverso un'adunanza e un voto formale, nel concordato semplificato questa fase è completamente eliminata. È il Tribunale a decidere direttamente sull'omologazione, verificando che la proposta assicuri ai creditori un trattamento non deteriore rispetto a quello che otterrebbero nella liquidazione giudiziale. I creditori possono solo presentare eventuali opposizioni, ma non hanno un potere di veto.
Questa caratteristica rende il concordato semplificato particolarmente adatto alle situazioni in cui il tempo è un fattore critico: quando la composizione negoziata è fallita e l'impresa rischia un rapido deterioramento del proprio patrimonio, la possibilita di ottenere un'omologazione in tempi brevi (4-8 mesi) senza dovere attendere l'organizzazione di un'adunanza dei creditori e il raggiungimento delle maggioranze rappresenta un vantaggio decisivo. È importante sottolineare, tuttavia, che il concordato semplificato ha una natura esclusivamente liquidatoria: non è possibile utilizzarlo per piani in continuita aziendale, anche se la vendita unitaria dell'azienda o di rami aziendali è ammessa nell'ottica di una più proficua liquidazione.
Il concordato semplificato: (1) richiede il previo fallimento della composizione negoziata; (2) non prevede voto dei creditori; (3) è esclusivamente liquidatorio; (4) il Tribunale decide direttamente sull'omologazione; (5) è più rapido e meno costoso del concordato preventivo.
Requisiti di accesso
L'accesso al concordato semplificato è subordinato al verificarsi di un presupposto specifico e inderogabile: il previo esperimento, senza esito positivo, della composizione negoziata della crisi. Non è sufficiente che l'imprenditore si trovi in stato di crisi o insolvenza — condizione necessaria ma non sufficiente — occorre anche che abbia effettivamente attivato e concluso (senza successo) il percorso della composizione negoziata di cui agli articoli 12-25-quinquies del CCII.
In pratica, questo significa che l'imprenditore deve aver presentato istanza di nomina dell'esperto alla Camera di Commercio, aver condotto le trattative con i creditori sotto la guida dell'esperto indipendente, e che tali trattative si siano concluse negativamente — senza raggiungere un accordo con i creditori — con una relazione finale dell'esperto che attesti il fallimento delle trattative. L'esperto, nella sua relazione, deve anche esprimersi sulla praticabilita del concordato semplificato come possibile alternativa alla liquidazione giudiziale.
Quanto ai requisiti soggettivi, possono accedere al concordato semplificato gli stessi soggetti che possono accedere alla composizione negoziata: imprenditori commerciali e agricoli iscritti nel registro delle imprese, senza limiti dimensionali. Questo significa che anche gli imprenditori "sotto soglia" — quelli che non superano le soglie dimensionali per l'accesso al concordato preventivo e alla liquidazione giudiziale — possono utilizzare il concordato semplificato, a condizione che abbiano effettivamente attivato la composizione negoziata. In questo caso, la convenienza viene misurata rispetto alla liquidazione controllata anziché alla liquidazione giudiziale.
Il rapporto con la composizione negoziata
Il concordato semplificato è indissolubilmente legato alla composizione negoziata della crisi: ne rappresenta, in un certo senso, il "piano B". La composizione negoziata è un percorso volontario e riservato in cui un esperto indipendente affianca l'imprenditore nelle trattative con i creditori per trovare una soluzione alla crisi. Se le trattative hanno successo, si concludono con un accordo (che può assumere diverse forme: un contratto, un piano attestato, un accordo di ristrutturazione). Se le trattative falliscono, l'imprenditore può accedere al concordato semplificato come via d'uscita dalla crisi, evitando la strada della liquidazione giudiziale.
Il ruolo dell'esperto della composizione negoziata è cruciale anche nel concordato semplificato. La sua relazione finale — nella quale attesta il fallimento delle trattative e si esprime sulla praticabilita del concordato semplificato — è un documento essenziale che deve essere allegato alla domanda. L'esperto non è parte della procedura di concordato semplificato (il suo incarico si esaurisce con la composizione negoziata), ma il suo giudizio sulla situazione dell'impresa e sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori è un elemento che il Tribunale tiene in considerazione nella decisione sull'omologazione.
Una questione dibattuta è se l'imprenditore possa accedere al concordato semplificato anche quando la composizione negoziata si è conclusa per cause diverse dal fallimento delle trattative — ad esempio per scadenza del termine massimo senza che le trattative siano state effettivamente avviate, o per rinuncia dell'esperto. La giurisprudenza prevalente richiede che vi sia stato un effettivo tentativo di composizione negoziata, con trattative realmente condotte, e non un mero adempimento formale. Per un approfondimento su questo percorso, consulta la nostra guida dal percorso dalla composizione negoziata al concordato semplificato.
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La procedura del concordato semplificato è, come suggerisce il nome, sensibilmente più snella rispetto a quella del concordato preventivo ordinario. Si articola nelle seguenti fasi principali:
Deposito della domanda
L'imprenditore deposita la domanda di concordato semplificato presso il Tribunale competente, allegando: la proposta di concordato (che descrive le modalita di liquidazione del patrimonio e di soddisfacimento dei creditori); il piano di liquidazione; la relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicita dei dati aziendali e la fattibilita del piano; la relazione finale dell'esperto della composizione negoziata; la documentazione contabile e fiscale prevista dalla legge. Il piano può prevedere diverse modalita di liquidazione: cessione dei singoli beni, cessione dell'azienda in blocco o di rami aziendali, liquidazione mista.
Nomina dell'ausiliario e valutazione
Il Tribunale, ricevuta la domanda, nomina un ausiliario (funzione analoga a quella del commissario giudiziale) e fissa l'udienza per l'omologazione. L'ausiliario redige un parere motivato sulla proposta, verificando in particolare che il trattamento previsto per i creditori non sia deteriore rispetto a quello che otterrebbero nella liquidazione giudiziale. Questo è il cuore della valutazione: il Tribunale non deve verificare che il concordato sia "il migliore possibile" ma solo che non sia peggiore dell'alternativa liquidatoria.
Fissazione dell'udienza e opposizioni
A differenza del concordato preventivo, non si tiene l'adunanza dei creditori e non c'è voto. I creditori vengono informati della proposta e hanno la possibilita di presentare opposizioni scritte al Tribunale prima dell'udienza di omologazione. Le opposizioni possono riguardare la veridicita dei dati, la fattibilita del piano, la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale o qualsiasi altro aspetto rilevante. Il Tribunale esamina le opposizioni nell'ambito dell'udienza di omologazione.
Omologazione
All'udienza, il Tribunale decide sull'omologazione tenendo conto del parere dell'ausiliario, delle eventuali opposizioni dei creditori e della documentazione prodotta. L'omologazione viene concessa se il Tribunale ritiene che la proposta non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale e che la procedura sia stata condotta regolarmente. Il decreto di omologazione è impugnabile con reclamo alla Corte d'Appello.
La domanda e la documentazione
La documentazione da allegare alla domanda di concordato semplificato è in gran parte coincidente con quella prevista per il concordato preventivo, ma con alcune semplificazioni. In particolare, è necessario produrre: una situazione patrimoniale aggiornata; l'elenco dei creditori con indicazione dei crediti e delle cause di prelazione; il piano di liquidazione con la stima dei valori di realizzo dei beni; la relazione dell'attestatore sulla veridicita dei dati e sulla fattibilita; la relazione finale dell'esperto della composizione negoziata; le scritture contabili e le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre esercizi.
L'omologazione senza voto dei creditori
L'assenza del voto dei creditori è l'elemento che più caratterizza il concordato semplificato e che lo differenzia da tutte le altre procedure concordatarie dell'ordinamento italiano. Questa scelta legislativa si giustifica con la considerazione che, se le trattative nell'ambito della composizione negoziata sono fallite, è improbabile che i creditori raggiungano un consenso su una proposta concordataria in tempi rapidi. Eliminando il voto, si consente di arrivare a una decisione in tempi molto più brevi.
Tuttavia, l'assenza del voto non significa assenza di tutela per i creditori. Il Tribunale svolge un ruolo di garanzia rafforzato, verificando d'ufficio che la proposta non sia deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. In altre parole, il giudice si sostituisce ai creditori nella valutazione di convenienza, applicando un criterio oggettivo (il "test di non deteriorita") anziché affidarsi alla scelta soggettiva dei creditori. Questo meccanismo è stato mutuato dall'esperienza di altri ordinamenti europei, in particolare quello tedesco, ed è coerente con la Direttiva UE 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva.
Le opposizioni dei creditori
Sebbene non abbiano diritto di voto, i creditori possono tutelare i propri interessi presentando opposizioni scritte al Tribunale. Le opposizioni più frequenti riguardano: la sottostima del valore dei beni dell'impresa nel piano di liquidazione; la non veridicita dei dati contabili presentati dal debitore; la possibilita di ottenere un soddisfacimento migliore nella liquidazione giudiziale; la presenza di atti pregiudizievoli compiuti dal debitore prima della domanda (atti in frode ai creditori); la non genuinita del tentativo di composizione negoziata.
Effetti dell'omologazione
L'omologazione del concordato semplificato produce effetti analoghi a quelli del concordato preventivo: il piano diventa vincolante per tutti i creditori anteriori, compresi quelli che hanno presentato opposizione; il debitore è tenuto a eseguire il piano nei termini stabiliti; i creditori soddisfatti secondo il piano non possono più pretendere la parte di credito falcidiata. L'effetto esdebitatorio è intrinseco all'omologazione: al termine dell'esecuzione del piano, il debitore è liberato da tutti i debiti residui non soddisfatti.
Confronto con il concordato preventivo
| Caratteristica | Concordato semplificato | Concordato preventivo |
|---|---|---|
| Presupposto specifico | Composizione negoziata fallita | Crisi o insolvenza (no presupposto specifico) |
| Voto creditori | Non previsto | Obbligatorio (maggioranza crediti) |
| Tipologia | Solo liquidatorio | Continuita, liquidatorio o misto |
| Durata media | 4-8 mesi | 8-18 mesi |
| Costi medi | €15.000-50.000 | €30.000-200.000+ |
| Soddisfazione creditori | Test di non deteriorita (giudice) | Voto + verifica giudice |
| Soglia chirografari | Nessuna soglia fissa | 20% (liquidatorio) |
| Domanda prenotativa | Non prevista | Prevista (con riserva) |
Per un confronto ancora più dettagliato, consulta la nostra guida completa alle differenze tra concordato semplificato e preventivo.
Il concordato semplificato per imprenditori sotto soglia
Una questione inizialmente controversa è stata risolta con il Correttivo-ter: anche gli imprenditori sotto soglia (non assoggettabili alla liquidazione giudiziale) possono accedere al concordato semplificato, purché abbiano effettivamente attivato e concluso la composizione negoziata. In questo caso, il test di non deteriorita viene effettuato rispetto alla liquidazione controllata (la "liquidazione giudiziale" dei debitori sotto soglia) anziché rispetto alla liquidazione giudiziale in senso stretto. Questo amplia significativamente la platea dei potenziali beneficiari del concordato semplificato.
Esdebitazione e fresh start
Uno degli aspetti più importanti del concordato semplificato è l'effetto esdebitatorio: una volta eseguito il piano e distribuito il ricavato ai creditori, il debitore è liberato da tutti i debiti residui non soddisfatti. Questo consente all'imprenditore persona fisica di ottenere un "fresh start", una nuova partenza libera dal peso dei debiti pregressi. Per le societa, l'esdebitazione opera sulla societa stessa, che può essere posta in liquidazione o cancellata dal registro delle imprese. L'esdebitazione è un effetto automatico dell'omologazione e dell'esecuzione del piano, senza necessita di un provvedimento giudiziale separato.
Orientamenti giurisprudenziali
Nei primi anni di applicazione del concordato semplificato, la giurisprudenza ha affrontato diverse questioni interpretative rilevanti. Tra le più significative: la necessita che la composizione negoziata sia stata effettivamente condotta e non meramente formale; la possibilita di prevedere la vendita dell'azienda in blocco nell'ambito del concordato semplificato (ammessa dalla giurisprudenza prevalente); il ruolo dell'ausiliario e il suo rapporto con l'esperto della composizione negoziata (devono essere soggetti diversi); la possibilita di applicare il cram down fiscale anche nel concordato semplificato (questione ancora dibattuta).
Domande frequenti sul concordato semplificato
No, il previo esperimento della composizione negoziata è un presupposto inderogabile. Senza di esso, l'unica alternativa è il concordato preventivo ordinario (per le imprese sopra soglia) o il concordato minore (per i debitori sotto soglia).
No, ha natura esclusivamente liquidatoria. Tuttavia, la cessione dell'azienda in esercizio a un terzo è ammessa, perché viene considerata una modalita di liquidazione (vendita unitaria) e non di continuita in senso stretto. L'attivita prosegue in capo all'acquirente, non al debitore.
Non direttamente, perché non è previsto il voto. Possono però presentare opposizioni al Tribunale, che le valutera nell'udienza di omologazione. Se le opposizioni dimostrano che il concordato è deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale, il Tribunale può negare l'omologazione.
Dalla domanda all'omologazione, in media 4-8 mesi. L'assenza del voto dei creditori e la struttura concentrata della procedura consentono tempi significativamente più brevi rispetto al concordato preventivo ordinario.
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