Il percorso dalla negoziata al semplificato
La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25 CCII) e il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) costituiscono nel disegno del Codice della Crisi due tappe consecutive di un unico percorso di gestione anticipata della crisi. Il legislatore ha pensato il concordato semplificato come la valvola di uscita ordinata per chi ha tentato in buona fede la composizione negoziata senza trovare un accordo: una procedura veloce, esclusivamente liquidatoria, senza voto dei creditori, che evita la liquidazione giudiziale e i suoi tempi.
Il Correttivo-ter (D.Lgs. 136/2024) ha rifinito i punti di raccordo tra i due istituti, chiarendo i requisiti soggettivi, i termini procedurali e il ruolo dell'esperto nel certificare il fallimento delle trattative. La logica è premiale: chi attiva tempestivamente la composizione negoziata e la conduce con trasparenza, anche senza raggiungere l'accordo, accede a uno strumento di uscita più favorevole rispetto al concordato preventivo "maggiore" o alla liquidazione giudiziale.
Il concordato semplificato non è in alternativa alla composizione negoziata: ne è la prosecuzione condizionata. Senza una previa composizione negoziata, esperita seriamente e conclusa con esito negativo, l'accesso al concordato semplificato non è possibile. È un punto rigorosamente tenuto fermo dalla giurisprudenza, che ha respinto tentativi di "scorciatoia" verso il semplificato.
Quando le trattative falliscono
Le trattative nella composizione negoziata "falliscono" quando, dopo un tentativo serio e documentato condotto sotto la supervisione dell'esperto indipendente nominato dalla Camera di Commercio, non si raggiunge una soluzione concordata sostenibile con la maggioranza qualificata dei creditori. Il fallimento può manifestarsi in diverse forme:
- Rifiuto formale da parte di creditori strategici (banche con esposizioni rilevanti, fornitori essenziali, creditori pubblici qualificati).
- Posizioni inconciliabili tra debitore e creditori che, malgrado le proposte alternative formulate dall'esperto, non trovano un punto di convergenza.
- Impossibilità di sostenere il piano proposto: l'analisi finanziaria condotta nel corso delle trattative dimostra che le condizioni richieste dai creditori per aderire renderebbero il piano non eseguibile dal debitore.
- Sopravvenute condizioni esterne: eventi imprevisti (perdita di clienti chiave, peggioramento del contesto di mercato, contenziosi rilevanti) che rendono inattuabile la proposta inizialmente delineata.
- Scadenza dei termini: la composizione negoziata ha durata legale di 180 giorni, prorogabile di altri 180 nei casi previsti dall'art. 17 CCII. Lo scadere del termine senza accordo equivale a fallimento delle trattative.
Il fallimento delle trattative deve essere "qualificato": non basta che l'accordo non sia stato raggiunto, occorre che la composizione negoziata sia stata condotta con correttezza, buona fede e trasparenza da parte del debitore. Questo è il filtro decisivo per l'accesso al concordato semplificato.
La relazione finale dell'esperto
L'art. 17, comma 8, CCII impone all'esperto indipendente di redigere una relazione finale al termine dell'incarico. Quando le trattative non si concludono con un accordo, la relazione finale deve attestare due elementi cruciali per l'accesso al concordato semplificato (art. 25-sexies comma 1 CCII):
- Le trattative sono state condotte secondo correttezza e buona fede: il debitore ha fornito informazioni veritiere e complete, non ha occultato beni o creditori, ha collaborato attivamente alla ricerca di soluzioni concordate.
- Non sono state individuate soluzioni concordate idonee al superamento della crisi: nonostante l'impegno profuso, non si è raggiunto un accordo sostenibile né si intravedono prospettive di accordo nelle settimane immediatamente successive.
La relazione finale dell'esperto è il documento-cerniera del passaggio al concordato semplificato. Senza di essa o senza attestazione dei due elementi citati, l'accesso è precluso. Il tribunale, in sede di omologazione, controlla anche la genuinità della certificazione: un esperto compiacente che attesti elementi non veritieri si espone a responsabilità professionale e disciplinare presso l'albo gestori della crisi.
Per il debitore, ottenere una relazione finale conforme è il principale obiettivo strategico della fase finale della composizione negoziata, soprattutto quando si intravede l'impossibilità dell'accordo. Tre comportamenti la favoriscono in modo decisivo: piena trasparenza nei dati forniti all'esperto (situazione patrimoniale, elenco creditori, contratti in essere, contenziosi); apertura concreta a tutte le proposte alternative formulate dall'esperto, anche quando appaiano sgradite; documentazione scritta di ogni tentativo di accordo con i singoli creditori, anche di quelli respinti.
Come accedere al concordato semplificato
Una volta ottenuta una relazione finale conforme, il debitore può presentare al tribunale la domanda di concordato semplificato. Si tratta di una procedura strettamente liquidatoria: il piano non può prevedere la continuità aziendale, ma solo la liquidazione del patrimonio del debitore, eventualmente in forma di cessione d'azienda o di rami a un soggetto terzo.
Il contenuto della domanda è disciplinato dall'art. 25-sexies CCII:
- Proposta di concordato esclusivamente liquidatoria: i creditori ricevono il ricavato della liquidazione, eventualmente integrato da risorse esterne (apporti dei soci, finanziamenti dedicati, transazioni concomitanti). Non sono ammessi piani in continuità.
- Piano di liquidazione: indicazione dei beni da liquidare, modalità di vendita (asta pubblica, trattativa privata, cessione in blocco), stima dei tempi di realizzo e dei costi della procedura.
- Documenti dell'art. 39 CCII: le scritture contabili, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria aggiornata, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.
- Relazione finale dell'esperto della composizione negoziata, allegata come elemento di legittimazione all'accesso.
È l'equivoco più costoso su questa procedura. Il concordato semplificato non richiede la relazione di un attestatore indipendente, a differenza del concordato preventivo: chi ingaggia un professionista per asseverare il piano spende per un documento che la legge non chiede. La valutazione di fattibilità la fa un ausiliario nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 68 c.p.c., il cui parere è acquisito d'ufficio nel procedimento.
La peculiarità rispetto al concordato preventivo è radicale su due fronti. Il primo: i creditori non votano. Possono presentare opposizioni nella fase di omologazione, ma l'efficacia della procedura non dipende dal loro consenso. Il secondo: al posto dell'attestazione di parte c'è la valutazione di un ausiliario del giudice. Il tribunale, acquisito quel parere, verifica la regolarità del contraddittorio, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano di liquidazione e che la proposta assicuri un'utilità a ciascun creditore.
Tempistiche del passaggio
Le tempistiche del passaggio dalla composizione negoziata al concordato semplificato sono scandite da termini perentori. La loro mancata osservanza preclude l'accesso allo strumento.
| Fase | Termine | Riferimento |
|---|---|---|
| Durata composizione negoziata | 180 giorni + eventuale proroga di 180 giorni | Art. 17 c. 7 CCII |
| Relazione finale dell'esperto | Al termine dell'incarico, poi inserita in piattaforma e comunicata | Art. 17 c. 8 CCII |
| Termine per il deposito del concordato semplificato | Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale | Art. 25-sexies c. 1 CCII |
| Tempi di omologazione tipici | 3-6 mesi dal deposito della domanda | Prassi dei tribunali fallimentari |
| Esecuzione del piano di liquidazione | 12-24 mesi tipici | Variabile in base ai beni da liquidare |
Il termine di 60 giorni per il deposito è il più insidioso dei cinque, per due ragioni. La prima è la decorrenza: si conta dalla comunicazione della relazione finale prevista dall'art. 17, comma 8, non dalla data di chiusura formale della composizione negoziata, che può cadere prima. La seconda è la natura del termine: la giurisprudenza lo qualifica come perentorio, a pena di decadenza (in questo senso il Tribunale di Pavia), quindi non ammette rimessioni in termini.
La conseguenza pratica è che la domanda va preparata mentre la composizione negoziata è ancora aperta, non dopo. Nelle ultime settimane, quando l'esito negativo si profila, conviene avere già pronti il piano di liquidazione con le stime di realizzo e i documenti dell'art. 39 — situazione patrimoniale aggiornata ed elenco nominativo dei creditori in testa, che sono quelli che richiedono più tempo se la contabilità non è allineata.
Esperto e ausiliario: chi fa cosa
Le figure tecniche di questo percorso sono due, e nessuna delle due è l'attestatore a cui si pensa venendo dal concordato preventivo. L'esperto accompagna le trattative; l'ausiliario entra dopo, ed è del giudice, non del debitore.
| Profilo | Esperto (composizione negoziata) | Ausiliario (concordato semplificato) |
|---|---|---|
| Chi lo nomina | Commissione presso la Camera di Commercio | Il tribunale, ex art. 68 c.p.c. |
| Per conto di chi opera | Terzo e indipendente, facilita le trattative | Ausiliario del giudice |
| Quando interviene | Durante le trattative | Dopo il deposito della domanda |
| Atto che produce | Relazione finale ex art. 17 c. 8 CCII | Parere sulla fattibilità del piano di liquidazione |
| Chi lo sceglie il debitore | No | No |
Da qui discende la differenza che pesa di più sul preventivo di spesa: nel concordato preventivo il debitore paga un attestatore di propria designazione perché asseveri il piano, mentre nel semplificato quella relazione non è prevista e la valutazione tecnica arriva da un ausiliario nominato d'ufficio. Chi imposta la pratica ragionando per analogia col concordato preventivo mette a budget una relazione che non gli verrà chiesta.
Resta invece vero che l'esperto non può cambiare cappello a metà percorso. Non perché esista una norma che lo vieti con quelle parole, ma per la struttura stessa degli istituti: la sua relazione finale è il presupposto di accesso alla procedura, e chi certifica il presupposto non può poi essere il tecnico che ne valuta l'esito per conto del tribunale — ruolo che, in ogni caso, è di nomina giudiziale.
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Il piano di liquidazione e i documenti dell'art. 39 — situazione patrimoniale aggiornata ed elenco nominativo dei creditori — vanno prodotti entro il termine perentorio di 60 giorni. QuickBooks tiene la contabilità in ordine e riduce i tempi di quella estrazione.
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Tre percorsi realmente ricorrenti, ricostruiti a scopo illustrativo. Quello che li accomuna non è il settore ma il motivo per cui le trattative si sono arenate: un creditore che non si muove, un ente che chiede più di quanto i flussi reggano, un passivo troppo concentrato.
Quando è una sola banca a bloccare tutto
PMI manifatturiera con creditori bancari ostativi. SRL operante nel settore meccanico, fatturato €4 milioni, debiti bancari €3,5 milioni concentrati su due istituti, debito IVA €600.000. La composizione negoziata viene attivata con relazione di un esperto, durata 8 mesi (180+60 giorni di proroga). Una banca accetta la moratoria con rimodulazione, l'altra rifiuta sistematicamente. La relazione finale dell'esperto attesta la correttezza delle trattative e l'impossibilità di accordo. Il debitore deposita concordato semplificato 45 giorni dopo: proposta di cessione dell'azienda a un competitor industriale per €2,2 milioni, con soddisfacimento del 50% del passivo privilegiato e del 12% del chirografo. Test del miglior interesse: la liquidazione giudiziale avrebbe garantito ai chirografari il 4%. Omologazione in 5 mesi, esecuzione in 18 mesi. Esito: continuità produttiva conservata sotto nuova proprietà, ridimensionamento del personale del 30% gestito con accordo sindacale.
Quando è il Fisco a chiedere più di quanto i flussi reggano
Studio professionale di commercialisti. Studio associato di commercialisti, fatturato €1,2 milioni, debiti bancari €450.000, debiti tributari per IVA dei soci €280.000. Composizione negoziata di 6 mesi con proposta di prosecuzione dell'attività e rateizzazione decennale. Le banche aderiscono, ma l'Agenzia delle Entrate richiede percentuali di pagamento superiori a quelle proposte, rendendo il piano non sostenibile sui flussi prospettici dello studio. L'esperto certifica il fallimento delle trattative. I soci scelgono il concordato semplificato con liquidazione degli asset (mobili, attrezzature, clientela) e contestuale costituzione di nuovo studio. I creditori ricevono 38% per i privilegiati e 8% per i chirografari, rispetto al 5% stimato per la liquidazione giudiziale. La continuità professionale si trasferisce sulla nuova entità.
Quando il valore è tutto negli immobili
Impresa edile con asset immobiliari rilevanti. SRL edile con €8 milioni di debiti, principalmente verso fornitori e fisco, ma con asset immobiliari (capannoni, terreni edificabili) per valore di stima €5 milioni. La composizione negoziata di 10 mesi non porta accordo perché i fornitori principali, particolarmente esposti, pretendono percentuali non sostenibili in continuità. Il debitore opta per il concordato semplificato con piano di liquidazione degli immobili in 24 mesi tramite asta competitiva. Soddisfacimento atteso: 55% del privilegiato, 22% del chirografo (contro il 12% stimato in liquidazione giudiziale). L'omologazione viene concessa anche in presenza di opposizioni di alcuni creditori, sulla base del test del miglior interesse positivo.
Domande frequenti
No. L'art. 25-sexies CCII richiede tassativamente una composizione negoziata previa, conclusa con relazione finale dell'esperto che attesti la correttezza delle trattative e il loro esito negativo. Senza questo presupposto l'accesso al concordato semplificato è precluso.
No, è esclusivamente liquidatorio. Il piano può prevedere la cessione d'azienda o di rami a un soggetto terzo (che continuerà l'attività), ma il debitore originario non può proseguire l'esercizio dell'impresa. Per piani in continuità si deve ricorrere al concordato preventivo "maggiore" o al concordato minore.
No. La peculiarità rispetto al concordato preventivo è l'assenza del voto. I creditori possono presentare opposizioni in sede di omologazione, ma l'efficacia della procedura non dipende dal loro consenso. Il tribunale valuta direttamente l'idoneità della proposta sulla base del test del miglior interesse.
60 giorni dalla comunicazione formale della relazione finale dell'esperto al debitore (art. 25-sexies c. 1 CCII). Il termine è perentorio: oltre questo, l'accesso al concordato semplificato è precluso e si deve ricorrere ad altri strumenti (concordato preventivo, liquidazione giudiziale).
No, ed è l'equivoco più costoso su questa procedura. A differenza del concordato preventivo, l'art. 25-sexies CCII non richiede la relazione di un attestatore indipendente designato dal debitore: la valutazione di fattibilità del piano di liquidazione è affidata a un ausiliario nominato dal tribunale ai sensi dell'art. 68 c.p.c. Chi ingaggia un professionista per asseverare il piano paga un documento che la legge non chiede.
Tempi significativamente più rapidi (12-30 mesi totali contro 4-7 anni); maggiore valore di realizzo grazie alla cessione "in bonis" anziché in ambito liquidatorio puro; conservazione di una regia gestoria del debitore; assenza degli effetti reputazionali della liquidazione giudiziale; possibilità di gestire ordinatamente la cessione d'azienda con preservazione dei posti di lavoro.
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